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Istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede
Comunicazione di istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede
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Accesso all'informazione
Elezioni
Descrizione
AVVISO - Istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede
.
(
Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica”. Articolo 8. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in
occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione.
)
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione
Centrale per Servizi Elettorali, con circolare n. 65/2026 del 15/10/2026, ha comunicato che
come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9
ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante “Disposizioni in materia di
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
L’articolo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in
occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei
referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.
AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI “FUORI SEDE”
La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e ai
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1).
Non si applica alle elezioni amministrative regionali.
Requisito necessario
e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo
domicilio
si trovi in una
Regione diversa
da quella del Comune nelle cui liste elettorali
l’elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:
gli elettori che per motivi di
studio o di lavoro
sono
temporaneamente domiciliati
in un Comune situato in una
Regione diversa
da quella in cui si trova il Comune di
iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di
almeno nove mesi
(art. 8, co.2 e 3);
gli elettori che, per
motivi di cura
, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di
almeno tre mesi
, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una
Regione diversa
da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);
gli elettori che sono
caregiver familiari
ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di
almeno tre mesi
nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una
Regione diversa
da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
gli elettori che in qualità di
genitori
o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di
almeno tre mesi
, accompagnino o prestino attività di cura e
assistenza in favore di un minore
sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una
Regione diversa
da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA
Termini. La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
Categoria di “Fuori sede”
Termine per la domanda
Consultazioni interessate
Studio o lavoro, condizione già in essere
(comma 2), in sede fuori Regione
entro il
31 dicembre
di ciascun anno
quelle dell’anno
successivo
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il
31 dicembre (comma 3), in sede fuori Regione
entro
30 giorni
dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il
45° giorno
antecedente la consultazione
quelle dell’anno in corso
Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o
familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5)
non oltre il
45° giorno
antecedente la consultazione
quelle dell’anno in corso
Si evidenzia, al riguardo, che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda è presentata al
Comune di temporaneo domicilio
, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.
Si pubblica, al riguardo, un modello di domanda, in formato pdf editabile
, da inviare a
casteldelfino@cert.ruparpiemonte.it
o consegnare a mano presso Comune di Casteldelfino– Uff. Elettorale – piazza Dao Bernardo n. 2
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
Revoca
. La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.
Istruttoria
. Il Comune di temporaneo domicilio verifica:
1. Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
2. l’appartenenza del Comune di iscrizione elettorale a una Regione diversa;
3. la durata minima della permanenza (nove mesi) o della sua cura o assistenza (tre mesi) e, per i commi 4 e 5, che la data della consultazione ricada nel periodo;
4.la completezza della documentazione allegata.
Non ammissione
. Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede” il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (comma 9).
Assegnazione alle sezioni
. Gli elettori ammessi al voto “fuori sede” sono distribuiti nelle sezioni ordinarie, secondo un criterio di prossimità territoriale al temporaneo domicilio e, di norma, in numero non superiore al 10 per cento degli elettori iscritti nella sezione (comma 10).
Attestazione di ammissione
. Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
AMMISSIONE AL VOTO
Gli elettori fuori sede
, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza,
votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12)
.
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
INFO: COMUNE DI CASTELDELFINO– UFFICIO ELETTORALE – piazza Dao Bernardo n. 2 -
info@comune.casteldelfino.cn.it
–0175/95126
Responsabile:
Amorisco Domenico
Contatti
Indirizzo:
piazza Dao Bernardo n. 2
Telefono:
017595126
E-mail:
info@comune.casteldelfino.cn.it
Orario
Martedì
9:00/13:00 - 14:00/17:00
Mercoledì
9:00/13:00
Giovedì
9:00/13:00 - 14:00/17:00
Venerdì
9:00/13:00
Collegamenti
Ministero dell'Interno - Voto fuori sede circ. 65/2026
Documenti e Allegati
Documenti allegati
Domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede (39,82 KB - Pubblicato il 26/10/2026)
Schemi ANAC
Pagina aggiornata il 26/10/2026 14:01
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